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Titolo VII 
La Gioventù Francescana


Art. 96 

1. L’OFS, in forza della sua stessa vocazione, deve essere pronto a partecipare la sua esperienza di vita evangelica ai giovani che si sentono attirati da San Francesco d’Assisi e a cercare i mezzi di presentarla loro adeguatamente.

 

2. La Gioventù Francescana (Gi.Fra.), come è intesa da queste Costituzioni e per la quale l’OFS si considera particolarmente responsabile, è formata da quei giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare in fraternità l’esperienza della vita cristiana, alla luce del messaggio di San Francesco d’Assisi, approfondendo la propria vocazione nell’ambito dell’Ordine Francescano Secolare.

3. I membri della Gi.Fra. considerano la Regola dell’OFS come documento di ispirazione per la crescita della propria vocazione cristiana e francescana, sia singolarmente che in gruppo. Dopo un congruo periodo di formazione, almeno di un anno, confermano questa opzione con un impegno personale dinanzi a Dio e in presenza dei fratelli.

4. I membri della Gi.Fra. che desiderano appartenere all’OFS si attengano a quanto previsto nella Regola, nelle Costituzioni e nel Rituale dell’OFS.

5. La Gi.Fra. ha una specifica organizzazione e metodi di formazione e pedagogici adeguati ai bisogni del mondo giovanile, secondo le realtà esistenti nei diversi Paesi. Lo Statuto nazionale della Gi.Fra. deve essere approvato dal rispettivo Consiglio nazionale dell’OFS o, nella sua mancanza, dalla Presidenza del CIOFS.

6. La Gi.Fra., come componente della Famiglia Francescana, richiede ai Responsabili secolari e ai Superiori religiosi competenti, rispettivamente, animazione fraterna e assistenza spirituale.

 

Art. 97 
1. Le Fraternità dell’OFS per mezzo di iniziative e dinamiche appropriate promuovano la vocazione giovanile francescana. Curino la vitalità e l’espansione delle Fraternità della Gi.Fra. e accompagnino i giovani nel loro cammino di crescita umana e spirituale con proposte di attività e contenuti tematici.

 

2. Le Fraternità dell’OFS s’impegnino a dare alle Fraternità della Gi.Fra. un animatore fraterno, che insieme con l’Assistente spirituale e il Consiglio della Gi.Fra. assicuri una formazione francescana secolare adeguata.

3. Per promuovere una stretta comunione con l’OFS, tutti i Responsabili della Gi.Fra. al livello internazionale, e almeno due membri del Consiglio nazionale Gi.Fra. siano giovani francescani secolari professi.

4. Un rappresentante della Gi.Fra., designato dal suo Consiglio, fa parte del corrispondente Consiglio dell’OFS; un rappresentante dell’OFS, designato dal proprio Consiglio, fa parte del Consiglio Gi.Fra. di pari livello. Il rappresentante della Gi.Fra. ha voto nel Consiglio dell’OFS solo se è francescano secolare professo.

5. I rappresentanti della Gi.Fra. nel Consiglio internazionale dell’OFS vengono eletti a norma dello Statuto internazionale che ne determina anche il numero, le Fraternità da rappresentare e le competenze.