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Capitolo terzo 
Vita in Fraternità

 Titolo VI 

La Visita Fraterna e la Visita Pastorale


Art. 92 

1. Reg. 26 Scopo della visita, sia fraterna che pastorale, è quello di ravvivare lo spirito evangelico francescano, assicurare la fedeltà al carisma e alla Regola, offrire aiuto alla vita di fraternità, rinsaldare il vincolo dell’unità dell’Ordine e promuovere il suo più efficace inserimento nella Famiglia Francescana e nella Chiesa.

 

 

2. Le richieste della visita, sia fraterna che pastorale, vengono fatte, con il consenso del rispettivo Consiglio:
a. dal Ministro della Fraternità locale e regionale, almeno ogni tre anni, al Consiglio del livello immediatamente superiore e alla rispettiva Conferenza degli Assistenti spirituali;
b. dal Ministro nazionale, almeno ogni sei anni, alla Presidenza del CIOFS e alla Conferenza degli Assistenti generali;
c. dal Ministro generale, almeno ogni sei anni, alla Conferenza dei Ministri generali.

 

3. Per cause urgenti e gravi, ovvero in caso di inadempimento del Ministro e del Consiglio a farne richiesta, la visita fraterna e pastorale possono essere effettuate per iniziativa del Consiglio e della Conferenza degli Assistenti spirituali, rispettivamente competenti.

 

Art. 93 
1. Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli ai vari livelli il visitatore verificherà la vitalità evangelica e apostolica, l’osservanza della Regola e delle Costituzioni, l’inserimento delle Fraternità nell’Ordine e nella Chiesa.

 

 

2. Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli dei vari livelli, il Visitatore comunicherà tempestivamente al Consiglio interessato l’oggetto e il programma della visita. Prenderà visione dei registri e degli atti, compresi quelli relativi alle precedenti visite, all’elezione del Consiglio e all’amministrazione dei beni. 
Stenderà una relazione della visita effettuata, annotandola agli atti nell’apposito registro della Fraternità visitata, e la porterà a conoscenza del Consiglio del livello che ha effettuato la visita.

 

3. Nella visita alla Fraternità locale, il Visitatore s’incontrerà con l’intera Fraternità e con i gruppi e sezioni in cui essa si articola. Darà particolare attenzione ai fratelli in formazione e a quei fratelli che dovessero richiedere un incontro personale. Procederà, ove occorra, alla correzione fraterna delle manchevolezze che dovesse riscontrare.

4. I due Visitatori, secolare e religioso, possono, se ciò giova al servizio della Fraternità, effettuare simultaneamente la visita, concordandone previamente il programma nel modo più consono alla missione di ciascuno di loro.

5. La visita fraterna e pastorale, effettuata dal livello immediatamente superiore, non impedisce che la Fraternità visitata mantenga il diritto a ricorrere al Consiglio o alla Conferenza degli Assistenti spirituali di livello più elevato.

 

La visita fraterna
Art. 94 
1. La visita fraterna è un momento di comunione, espressione del servizio e dell’interessamento concreto dei Responsabili secolari ai vari livelli perché la Fraternità cresca e sia fedele alla sua vocazione .

 

 

2. Tra le diverse iniziative per raggiungere lo scopo della visita, il Visitatore dedicherà particolare attenzione:
— alla validità della formazione, iniziale e permanente;
— ai rapporti intrattenuti con altre Fraternità ai vari livelli, con i giovani francescani e con tutta la Famiglia Francescana;
— all’osservanza delle direttive e degli orientamenti del CIOFS e degli altri Consigli;
— alla presenza nella Chiesa particolare.

 

3. Il Visitatore prenderà visione del rendiconto della precedente verifica sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, verificherà il registro della cassa ed ogni documento attinente alla situazione patrimoniale della Fraternità e l’eventuale condizione di persona giuridica nell’ordinamento civile, ivi compresi gli aspetti fiscali. Nell’assenza della verifica dovuta sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, il Visitatore potrà, a spese della Fraternità visitata, commissionare tale verifica a persona esperta che non sia membro del Consiglio interessato. Ove lo ritenga opportuno, per questi aspetti il Visitatore potrà farsi assistere da persona competente.

 

4. Il Visitatore verificherà gli atti della elezione del Consiglio, vaglierà la qualità del servizio offerto alla Fraternità dal Ministro e dagli altri Responsabili e studierà con loro la soluzione di eventuali problemi.
Qualora dovesse riscontrare che, per qualsiasi motivo, il loro servizio non è svolto in modo adeguato alle esigenze della Fraternità, il Visitatore promuoverà le opportune iniziative, tenuto conto, in particolari circostanze, di quanto disposto sulla rinunzia e rimozione dagli uffici .

 

5. Il Visitatore non può effettuare la visita alla propria Fraternità locale né al Consiglio di altro livello di cui sia membro.

 

La visita pastorale
Art. 95 
1. La visita pastorale è un momento privilegiato di comunione con il Primo Ordine e il TOR. Essa è effettuata anche in nome della Chiesa e serve a garantire e promuovere l’osservanza della Regola e delle Costituzioni e la fedeltà al carisma francescano. Si svolgerà nel rispetto della organizzazione e del diritto proprio dell’OFS.

 

2. Il Visitatore, verificata l’erezione canonica della Fraternità, si interesserà dei rapporti tra la Fraternità e il suo Assistente spirituale e la Chiesa particolare e incontrerà i pastori (Vescovo, parroco), quando ciò sia opportuno per favorire la comunione e il servizio all’edificazione della Chiesa.

3. Promuoverà la collaborazione e il senso di corresponsabilità tra i Responsabili secolari e gli Assistenti spirituali. Dovrà verificare la qualità dell’assistenza spirituale che si dà alla Fraternità visitata, incoraggiare gli Assistenti spirituali nel loro servizio e promuovere la loro permanente formazione spirituale e pastorale.

4. Dedicherà particolare attenzione ai programmi, metodi ed esperienze formative, alla vita liturgica e di preghiera e alle attività apostoliche della Fraternità.