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Capitolo terzo
Vita in Fraternità
 

Titolo IV 
Elezione agli Uffici e Cessazione 
Elezioni


Art. 76 
1. Le elezioni ai vari livelli si terranno a norma del diritto della Chiesa e delle Costituzioni.
La convocazione sia fatta con anticipo di almeno un mese, indicando il luogo, il giorno e l’ora della elezione.

2. L’Assemblea elettiva, o Capitolo, sarà presieduta dal Ministro di livello immediatamente superiore o da un suo delegato, il quale conferma l’elezione.
Il Ministro o il delegato non può presiedere le elezioni nella propria Fraternità locale né le elezioni del Consiglio di altro livello, di cui sia membro.
Sia presente l’Assistente spirituale di livello immediatamente superiore o un suo delegato, come testimone della comunione con il Primo Ordine e con il TOR.
Un rappresentante della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR presiede e conferma le elezioni della Presidenza del CIOFS.

3. Il Presidente del Capitolo e l’Assistente di livello superiore non hanno diritto di voto.

4. Il Presidente del Capitolo designa, tra i membri del Capitolo, un segretario e due scrutatori.

Art. 77 
1. Nella Fraternità locale hanno voce attiva, cioè possono eleggere, e passiva, cioè possono essere eletti, i professi perpetui della Fraternità medesima. Hanno voce solo attiva i professi temporanei.

2. Negli altri livelli hanno voce attiva: i membri secolari del Consiglio uscente, i rappresentanti del livello immediatamente inferiore e della Gioventù Francescana, se sono professi. Compete agli Statuti particolari stabilire norme più concrete in applicazione della norma precedente, avendo cura di assicurare la più ampia base elettiva. Hanno voce passiva i francescani secolari professi perpetui dell’ambito corrispondente.

3. Gli Statuti nazionali e quello internazionale, ciascuno per il rispettivo ambito, possono stabilire requisiti oggettivi per poter essere eletti ai diversi uffici.

4. Per procedere validamente alla celebrazione del Capitolo elettivo, si richiede almeno la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto. Per il livello locale, gli Statuti nazionali possono disporre diversamente.

Art. 78 
1. Per le elezioni del Ministro si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, espressi in segreto. Dopo due scrutini inefficaci si procede per ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti o, se sono più di due, fra i due candidati più anziani di Professione; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di Professione.

2. Per le elezioni del Vice Ministro si proceda in uguale maniera.

3. Per l’elezione dei Consiglieri, dopo un primo scrutinio senza maggioranza assoluta, è sufficiente in un secondo scrutinio la maggioranza relativa dei voti dei presenti, espressi in segreto, salvo che gli Statuti particolari chiedano una più larga maggioranza.

4. Il Segretario proclama il risultato delle elezioni; il Presidente, se tutto si è svolto regolarmente e gli eletti hanno accettato l’incarico, conferma l’elezione secondo il Rituale .

Art. 79 
1. Il Ministro e il Vice Ministro possono essere eletti per due trienni consecutivi. Per la terza e ultima successiva elezione all’ufficio di Ministro e Vice Ministro sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio.

2. Il Ministro uscente non può essere eletto Vice Ministro.

3. I Consiglieri possono essere eletti per più successivi trienni. A partire dalla terza successiva elezione, sarà necessaria la maggioranza di 2/3 dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio.

4. Il Ministro generale, il Vice Ministro e i Consiglieri di Presidenza possono essere eletti per solo due sessenni consecutivi.

5. Il Consiglio di livello superiore ha il diritto-dovere di invalidare le elezioni e di indirle nuovamente in tutti i casi di inosservanza delle predette norme.

Art. 80 
Gli Statuti particolari possono contenere ulteriori disposizioni applicative in materia di elezioni, purché non siano in contrasto con le Costituzioni.

Uffici vacanti
Art. 81 
1. Quando l’ufficio di Ministro rimanga vacante per decesso, rinunzia o altro impedimento di carattere definitivo, il Vice Ministro ne assume l’ufficio fino al termine del mandato per il quale il Ministro era stato originariamente eletto.

2. Vacante l’ufficio di Vice Ministro, uno dei Consiglieri viene eletto Vice Ministro dal Consiglio della Fraternità, con validità fino al Capitolo elettivo.

3. Vacante l’ufficio di Consigliere, il Consiglio procederà alla sua sostituzione in conformità con gli Statuti propri, con validità fino al Capitolo elettivo.

Uffici incompatibili
Art. 82 
Sono incompatibili:
a. l’ufficio di Ministro di due livelli diversi;
b. gli uffici di Ministro, Vice Ministro, Segretario e Tesoriere nello stesso livello.

Rinunzia all’ufficio
Art. 83 
1. La rinunzia in Capitolo del Ministro di qualsiasi livello va accettata dal Capitolo stesso.
La rinunzia del Ministro, fuori del Capitolo, va presentata al Consiglio. L’accettazione della rinunzia deve essere confermata dal Ministro del livello superiore e, per il Ministro generale, dalla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.

2. La rinunzia agli altri uffici è presentata al Ministro e al suo Consiglio, cui compete l’accettazione della rinunzia.

Rimozione
Art. 84 
1. In caso di inadempimento dei propri doveri da parte del Ministro, il Consiglio interessato manifesta la sua preoccupazione in dialogo fraterno con lui. Se non ne deriva un risultato positivo, il Consiglio informa il Consiglio di livello superiore, al quale compete esaminare il caso e, se occorre, mediante voto segreto, disporre la rimozione del Ministro.

2. Per causa grave, pubblica e comprovata, il Consiglio di livello superiore, dopo un dialogo fraterno con l’interessato, può, mediante voto segreto, disporre la rimozione di un Ministro di livello inferiore.

3. La rimozione dagli altri uffici del Consiglio, quando ci sia causa grave, spetta al Consiglio a cui appartengono, disposta mediante voto segreto, dopo un dialogo fraterno con l’interessato.

4. Contro la rimozione si può interporre ricorso sospensivo presso il Consiglio di livello immediatamente superiore a quello che ha disposto la sanzione, nel termine utile di 30 giorni .

5. La rimozione del Ministro generale è di competenza della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.

6. Un Consiglio di livello superiore, in caso di gravi inadempienze o irregolarità da parte di un Ministro o di un Consiglio, disporrà la visita fraterna al Consiglio interessato ed eventualmente solleciterà la visita pastorale. Valuterà, con carità e prudenza, la situazione accertata e deciderà i provvedimenti più confacenti al caso, inclusa l’eventuale rimozione del Consiglio o dei Responsabili interessati.