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Capitolo terzo 
Vita in Fraternità

Titolo I 
Orientamenti Generali

 

Art. 28 
1. La Fraternità dell’OFS trova la sua origine nell’ispirazione di San Francesco d’Assisi, cui l’Altissimo rivelò la essenzialità evangelica della vita in comunione fraterna .

 

2. Reg. 20 « L’OFS si articola in Fraternità ai vari livelli », con il fine di promuovere in forma ordinata l’unione e la collaborazione vicendevole tra i fratelli e la loro presenza attiva e comunitaria, sia nella Chiesa particolare che nella Chiesa universale. L’OFS favorirà, inoltre, l’impegno delle Fraternità al servizio nel mondo, e in particolare nella vita della società.

3. I fratelli si uniscono sia in Fraternità locali, erette presso una Chiesa o una casa religiosa, sia in Fraternità personali, costituite per motivazioni precise, valide e riconosciute nel decreto di erezione .

 

Art. 29 
1. Le Fraternità locali si raggruppano in Fraternità a vario livello: regionale, nazionale, internazionale secondo criteri ecclesiali, territoriali o d’altra natura. Esse sono coordinate e collegate a norma della Regola e delle Costituzioni. È questa una esigenza della comunione tra le Fraternità, dell’ordinata collaborazione tra loro e dell’unità dell’OFS.

 

2. Reg. 20 Queste Fraternità, che hanno singolarmente personalità giuridica nella Chiesa, acquistino, se possibile, la personalità giuridica civile per il migliore adempimento della propria missione. Spetta ai Consigli nazionali dare orientamenti sulle motivazioni e sulle procedure da seguire.

3. Gli Statuti nazionali devono indicare i criteri di organizzazione dell’OFS nella nazione. L’applicazione di questi criteri si lascia al prudente giudizio dei Responsabili delle Fraternità interessate e del Consiglio nazionale.

 

Art. 30 
1. I fratelli sono corresponsabili della vita della Fraternità a cui appartengono e dell’OFS come unione organica di tutte le Fraternità sparse nel mondo.

 

2. Il senso di corresponsabilità dei membri esige la presenza personale, la testimonianza, la preghiera, la collaborazione attiva secondo le possibilità di ciascuno e gli eventuali impegni nell’animazione della Fraternità.

3. Reg. 25 In spirito di famiglia, ciascun fratello versi alla cassa della Fraternità un contributo a misura delle proprie possibilità allo scopo di fornire i mezzi finanziari occorrenti alla vita della Fraternità e alle sue opere di culto, di apostolato e caritative. I fratelli provvederanno altresì al finanziamento e ad altri contributi per sostenere le attività e le opere delle Fraternità di livello superiore.

 

Art. 31 
1. Reg. 21 « Nei diversi livelli, ogni Fraternità è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro (o Presidente) ». Tali uffici vengono conferiti mediante elezioni in conformità con la Regola, le Costituzioni e gli Statuti propri. Solo in casi eccezionali o nella prima fase della loro istituzione, possono esistere Fraternità senza un regolare Consiglio. A questa carenza sopperisce il Consiglio di livello superiore per il tempo strettamente necessario ad assicurare la ripresa o l’avvio della Fraternità, la formazione dei suoi animatori e l’espletamento delle elezioni.

 

2. L’ufficio di Ministro o di Consigliere è un servizio fraterno, un impegno a sentirsi disponibile e responsabile nei confronti di ogni fratello e della Fraternità, affinché ognuno si realizzi nella propria vocazione e ogni Fraternità sia una vera comunità ecclesiale francescana, attivamente presente nella Chiesa e nella società.

3. I Responsabili dell’OFS ad ogni livello siano fratelli professi perpetui, convinti della validità della vita evangelica francescana, attenti con visione larga e generosa alla vita della Chiesa e della società, aperti al dialogo, disponibili a dare e a ricevere aiuto e collaborazione.

4. I Responsabili curino la preparazione e l’animazione spirituale e tecnica delle riunioni, sia delle Fraternità che dei Consigli. Cerchino di infondere animo e vita alla Fraternità con la propria testimonianza, suggerendo i mezzi idonei per lo sviluppo della vita di Fraternità e delle attività apostoliche, alla luce delle fondamentali opzioni francescane. Curino che le decisioni prese siano adempiute e promuovano la collaborazione dei fratelli.

 

Art. 32 
1. I Ministri e Consiglieri vivano e promuovano lo spirito e la realtà della comunione tra i fratelli, tra le varie Fraternità e fra di esse e la Famiglia Francescana. Abbiano a cuore, sopra ogni altra cosa, la pace e la riconciliazione nell’ambito della Fraternità.

 

2. Reg. 21 Il compito di guida dei Ministri e Consiglieri è temporaneo. I fratelli, fuggendo ogni ambizione, devono mostrare l’amore alla Fraternità con lo spirito di servizio e con la disponibilità tanto ad accettare come a lasciare l’incarico.

 

Art. 33 
1. Nella guida e coordinamento delle Fraternità e dell’Ordine si deve promuovere la personalità e capacità dei singoli fratelli e delle singole Fraternità e va rispettata la pluriformità di espressioni dell’ideale francescano e la varietà culturale.

 

2. I Consigli di livello superiore non facciano ciò che può essere svolto adeguatamente sia dalle Fraternità locali, che da un Consiglio di livello inferiore; rispettino e promuovano la loro vitalità affinché essi adempiano adeguatamente ai propri doveri. Le Fraternità locali e i Consigli interessati si impegnino a mettere in pratica le decisioni del Consiglio internazionale e degli altri Consigli di livello superiore e ad attuarne i programmi adattandoli, quando occorra, alla propria realtà.

 

Art. 34 
Laddove la situazione ambientale e i bisogni dei suoi membri lo richiedano, nell’ambito della Fraternità possono essere costituiti, sotto la guida dell’unico Consiglio, sezioni o gruppi che radunino i membri accomunati da particolari esigenze, da affinità di interessi o da identità di scelte operative.
Tali gruppi potranno darsi norme specifiche relative ad incontri ed attività, ferma restando la fedeltà alle esigenze che nascono dall’appartenenza ad una Fraternità. Gli Statuti nazionali stabiliscono i criteri idonei per la formazione e il funzionamento delle sezioni o gruppi.

 

 

Art. 35 
1. I sacerdoti secolari, che si riconoscono chiamati dallo Spirito a partecipare al carisma di San Francesco d’Assisi nella Fraternità secolare, trovino in essa attenzione specifica, conforme alla loro missione nel Popolo di Dio.

 

2. I sacerdoti secolari francescani possono anche riunirsi in Fraternità personale, allo scopo di approfondire gli stimoli ascetici e pastorali che la vita e la dottrina di Francesco e la Regola dell’OFS offrono loro per meglio vivere la loro vocazione nella Chiesa. È opportuno che queste Fraternità abbiano Statuti propri che prevedano le modalità concrete relative alla composizione, agli incontri fraterni e alla formazione spirituale, nonché a rendere viva e operante la comunione con tutto l’Ordine.

 

Art. 36 
1. Possono essere di grande aiuto allo sviluppo spirituale e apostolico dell’OFS i fratelli che, con voti privati, si impegnano a vivere lo spirito delle Beatitudini e a rendersi più disponibili alla contemplazione e al servizio della Fraternità.

 

2. Questi fratelli e sorelle possono riunirsi in gruppi, secondo Statuti approvati dal Consiglio nazionale o, quando la diffusione di tali gruppi supera le frontiere di una nazione, dalla Presidenza del CIOFS.

3. Tali Statuti devono essere in armonia con le presenti Costituzioni.