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Capitolo primo
L’Ordine Francescano Secolare 

 

Art. 1 

1. Tutti i fedeli sono chiamati alla santità ed hanno diritto di seguire, in comunione con la Chiesa, un proprio cammino spirituale .

 

2. Reg. 2 Nella Chiesa esistono molte famiglie spirituali, con diversità di carismi. Tra queste famiglie va annoverata la Famiglia Francescana che, nei suoi vari rami, riconosce come padre, ispiratore e modello San Francesco d’Assisi.

3. Reg. 2 Nella Famiglia Francescana, sin dagli inizi, ha una propria collocazione l’Ordine Francescano Secolare . Esso è formato dall’unione organica di tutte le Fraternità cattoliche i cui membri, mossi dallo Spirito Santo, si impegnano con la Professione a vivere il Vangelo alla maniera di Francesco nel loro stato secolare, osservando la Regola approvata dalla Chiesa .

4. In virtù dell’appartenenza alla medesima famiglia spirituale, la Santa Sede ha affidato la cura pastorale e l’assistenza spirituale dell’OFS al Primo Ordine Francescano e al Terz’Ordine Regolare (TOR). Essi sono gli « Istituti » ai quali spetta l’altius moderamen di cui al Can. 303 CIC .

5. L’Ordine Francescano Secolare (OFS) è nella Chiesa una associazione pubblica . Si articola in Fraternità ai vari livelli: locale, regionale, nazionale e internazionale. Esse hanno singolarmente personalità giuridica nella Chiesa.

 

Art. 2 
1. La vocazione dell’OFS è una vocazione specifica, che informa la vita e l’azione apostolica dei suoi membri. Perciò non possono far parte dell’OFS coloro che sono legati, mediante impegno perpetuo, ad altra famiglia religiosa o istituto di vita consacrata.

 

 

2. L’OFS è aperto ai fedeli di ogni condizione. Ad esso possono appartenere:
— i laici (uomini e donne);
— i chierici secolari (diaconi, preti, vescovi).

 

 

Art. 3 
1. L’indole secolare caratterizza la spiritualità e la vita apostolica degli appartenenti all’OFS.

 

 

2. La loro secolarità, nella vocazione e nella vita apostolica, si esplica secondo la rispettiva condizione, e cioè:
— per i laici, contribuendo alla edificazione del Regno di Dio con la presenza nella realtà e nelle attività temporali ;
— per i chierici secolari, rendendo al Popolo di Dio il servizio che è loro proprio, in comune con il Vescovo ed il Presbiterio .
Gli uni e gli altri si ispirano alle opzioni evangeliche di San Francesco d’Assisi, impegnandosi a continuare la sua missione con le altre componenti della Famiglia Francescana.

 

3. La vocazione dell’OFS è vocazione a vivere il Vangelo in comunione fraterna. A questo scopo, i membri dell’OFS si riuniscono in comunità ecclesiali che si chiamano Fraternità.

 

Art. 4 
1. L’OFS è retto dal diritto universale della Chiesa e dal proprio: la Regola, le Costituzioni, il Rituale e gli Statuti particolari.

 

2. La Regola stabilisce la natura, il fine e lo spirito dell’OFS.

 

3. Reg. 3 Le Costituzioni hanno come scopo:
— applicare la Regola;
— indicare in concreto le condizioni di appartenenza all’OFS, il regime di esso, l’organizzazione della vita di fraternità, la sede .

 

 

Art. 5 
1. Reg. 3 L’interpretazione autentica della Regola e delle Costituzioni spetta alla Santa Sede.

 

2. L’interpretazione pratica delle Costituzioni, allo scopo di armonizzarne l’applicazione nelle diverse aree ed ai vari livelli dell’Ordine, spetta al Capitolo generale dell’OFS.

3. La chiarificazione di specifici punti, che richiedono una decisione tempestiva, è di competenza della Presidenza del Consiglio Internazionale OFS (CIOFS). Tale chiarificazione ha validità fino al successivo Capitolo generale.

 

Art. 6 
1. La Fraternità internazionale dell’OFS ha un proprio Statuto approvato dal Capitolo generale.

 

2. Le Fraternità nazionali hanno propri Statuti approvati dalla Presidenza del CIOFS.

3. Le Fraternità regionali e locali possono avere propri Statuti approvati dal Consiglio di livello superiore.

 

Art. 7 
Tutte le disposizioni che non concordano con le presenti Costituzioni sono abrogate.